Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione
Introduzione - Organi - Disposizioni
Disposizioni
Art. 18 - Il Patrimonio
1) È indivisibile ed è costituito:
a) dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per il conseguimento degli scopi sociali o avanzi di gestione;
b) beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
c) eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
d) da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'associazione.
2) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
3) Il patrimonio non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
Art. 19 - Obbligazioni Sociali
1) L'associazione risponde per tutte le obbligazioni
assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente statuto
e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio.
2) I membri del consiglio direttivo rispondono ognuno personalmente e singolarmente delle obbligazioni assunte verso terzi e della responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa.
Art. 20 - Scioglimento
1) Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberata dall'assemblea generale con la maggioranza di almeno quattro quinti (4/5) dei soci aventi il diritto al voto.
2) La stessa assemblea deve decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale.
Art. 21 - Modifiche
dello Statuto
1) Le modifiche al presente statuto possono essere apportate
alle seguenti condizioni:
a) che la proposta di modifica sia all'ordine del giorno dell'assemblea;
b) che all'assemblea siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi il diritto di voto;
c) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti.
Art. 22 - Disposizioni
finali
1) Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili le norme del codice civile e le disposizioni delle leggi vigenti.
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